Art. 3.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 652, come modificato

 

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dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente:

      «1-bis. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a cedere a trattativa privata alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata l'intero compendio di cui al medesimo comma 1, terzo periodo, ad esclusione delle aree da cedere a titolo gratuito al comune di Cavallino-Treporti ai sensi dell'articolo 3».